Cass. sez. Lav. ord. n. 12093/2018
Per le liquidazioni effettuate ai sensi del D.M. n.140/2012 e del successivo D.M. n.55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità(il testo)