cass. sez II civ ord n. 17656 del 5 luglio 2018
Non può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di riconoscere il rimborso delle spese sostenute per l'accesso al carcere di Augusta perché inferiori a quelle che avrebbe affrontato un difensore iscritto all'albo di Taranto, Brindisi o Lecce, considerato che, in tal modo, la normativa summenzionata sarebbe aggirata e sostanzialmente disapplicata, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto privilegiare, nella sua discrezionalità, gli avvocati del distretto ove si procede sulla base di una presunzione assoluta e non sindacabile di maggiore sostenibilità dei relativi costi per l'Erario. Deve pure escludersi il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto per spostarsi un professionista del distretto in questione poiché, così facendo, si accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che l'articolo 82 del d.P.R. n.115 del 2002 vieta siano posti a carico dello Stato - Il testo dell provvedimento può essere richiesto a segreteria@anvag.it