Cassaz. sez 6 ord.za n. 4698 pubbl. 18.2.2019

fondato è il  motivo relativo alla statuizione del giudice di merito in ordine alla esclusione del compenso per la fase di trattazione poiché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU: ebbene tale affermazione viola il disposto dell’art. 4, co. 5, lett. c) D.M. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche la richiesta di prove e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande (il testo della ordinanza).
 

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