Cass sez IV pen sent. n. 18945 del 27.3.2019
accolto il ricorso e rimessa la decisione al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame di merito in quanto il reddito dei conviventi, sommato a quello dichiarato dal richiedente il beneficio, laddove non determini alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio, non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento di rigetto era stato adottato in ragione del fatto che il ricorrente aveva omesso di indicare nella domanda, la titolarità di immobile di proprietà – pro quota – della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato; con ciò configurando l’ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 (il testo).
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