Cass. sez. IV pen. sent. n. 25854 pubbl. 12 giugno 2019
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’istanza mediante la quale la persona offesa, costituitasi parte civile, aveva chiesto che fosse lo Stato a dover rifondere le spese processuali liquidate in suo favore a carico dell’imputato condannato e ammesso al patrocinio a spese dell’erario, la Corte ha affermato che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa
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