Cass sez II civ. sent. n. 20385 pubbl. 26.7.2019

Il Tribunale di Forlì, su istanza dell’Agenzia territoriale delle Entrate, revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello stato che era stata riconosciuta, in via provvisoria, ad uno dei due coniugi per il procedimento di separazione personale conclusosi con il decreto di omologazione delle condizioni di separazione.
L’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la revoca del beneficio sulla scorta della stima del reddito del nucleo familiare del coniuge beneficiario del patrocinio ottenuta cumulando il suo reddito, che era inferiore al limite massimo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 76 e 92, con quello dell’altro coniuge
Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale dei coniugi. L'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002 al comma 2 dispone che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".
La stessa Corte aveva già affermato che "nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l'azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa" (Cass. 30068/2017).
“L'esclusione del cumulo, ad avviso del Collegio, non va limitata al solo procedimento contenzioso di separazione giudiziale, ma vale anche per il procedimento di separazione su base concordata. Il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711, secondo comma, c.p.c.), non comporta l'assenza di interessi configgenti tra i coniugi” .

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