Cass sez III civ sent. n. 21994 pubbl. 3 sett 2019

Laddove la causa venga intrapresa per soddisfare un credito di lavoro, l'attore è esonerato solo dal pagamento delle spese necessarie al funzionamento del processo, restando a suo carico quelle legate alla specifica domanda avanzata in giudizio. La gratuità totale è prevista solo se il soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato