Cassaz. sez.II civile sent.n. 19 pubbl. 3.1.2020
Ritiene però il Collegio di dover dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa Corte che, rivedendo la propria iniziale posizione, ha invece escluso che possa costituire vizio del decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato, l'eventuale differenza tra gli importi di tale liquidazione e di quella adottata carico del soccombente nel giudizio di merito. In tal senso Cass. n. 22017/2018 ha affermato che il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (in senso conforme Cass. n. 11590/2019; Cass. n. 8387/2019).
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 490.84 KB |