Cass sez IV pen. sent. n. 2263 dep. 22 gen 2020

“.....l'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (sez. IV, 9.2.2018, Berisa, Rv.272180). Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3) ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva”