Cassaz. sez 1 ord.za n. 7904 pubbl. 17.4.2020
La Corte conferma che la disposizione in oggetto presenta un ambito di applicazione ridotto, ovvero si riferisce alle sole convenzioni concluse con "imprese bancarie e assicurative" e con "imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003".
Ne consegue che la norma sull’equo compenso art. 13 bis della legge professionale forense, introdotto dal d.l. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 «non possa essere invocata nel caso delle convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento di attività professionale in favore di procedure fallimentari; le quali in vero non sono ontologicamente catalogabili nel concetto di "imprese", grandi o piccole che siano - per la differente funzione gestoria loro riservata».
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