Cass. sez. I civ. ord. n. 9182 pubbl. 19.5.20

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R. (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597): il rimedio del ricorso per cassazione è, infatti, previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato.

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