Cass sez VI civ. ord. n. 9370 pubbl. 21 mag 2020
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dallo art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. II, 6/12/2017, n. 29228)
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