Cass. sez VI civ ord.za. n. 19439 pubbl. 18 sett 2020
Il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero - i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero.
L'ordinanza del Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione per l'attività svolta, nell'ambito di un processo penale, in favore di Mozuratis Rolandas, cittadino lituano; il Tribunale aveva fondato la decisione sull'assenza di prova, da parte del
difensore, di aver esperito le procedure per il recupero del credito, non ritenendo sufficienti, ai fini dell'irreperibilità, le ricerche svolte presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Questura e presso il difensore ove aveva eletto domicilio.
Il difensore aveva omesso di effettuare le ricerche presso il paese di provenienza, pur disponendo di dati anagrafici certi; 'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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