Cass. sez VI civ. ord.za n. 19733 pubbl. 22 sett 2020
viene ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II,09/09/2019, n.22448); - l'articolo 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;- tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla
modifica apportata all'art.1 comma 738 della L. 208/2015 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di
liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.
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