Cass. sez VI civ. ord.za. n. 20002 pubbl. 24 sett 2020

Il Tribunale di Venezia aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136,comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.
Già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785).