Cass. sez I civ. ord. n. 16117 pubbl. 28 lug 2020
alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all'interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d'impugnazione, ovvero l'opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ed art. 15 d.lgs n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. E' escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata.
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