Cass. sez VI civ. ord.za n. 22153 pubbl. 14 ott 2020

Viene richiamata la pronuncia n.10420 della sez 6 civ nella quale la Corte richiama la motivazione dell'ordinanza della medesima Sezione n. 20270/17, pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (ma risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017).
In detta ordinanza, dopo la sottolineatura della "distinzione fra la decisione sul merito della vicenda - il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell'opposizione - e l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in sè non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca" (pag. 4, ultimo capoverso), si evidenzia come l'assunto secondo cui l'opposizione TUSG ex art. 170 alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata per la manifesta infondatezza della domanda, dovrebbe giudicarsi inammissibile perchè al giudice del patrocinio sarebbe preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione. L'ordinanza conclude, quindi, che il giudice del patrocinio ha l'onere di "verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale" (pag. 5, terzo capoverso).
Tali principi, a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, non possono ritenersi messi in dubbio dall'ordinanza di questa Sezione n. 29144/17, che il tribunale di Campobasso richiama senza, tuttavia, metterne esattamente a fuoco la portata. Detta pronuncia, infatti, afferma - valorizzando l'autorità attribuita alla sentenza di primo grado dall'art. 337 c.p.c. - che la revoca dell'ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che tale temerarietà abbia accertato. Ma questa affermazione, sulla quale si poggia l'assunto del tribunale di Campobasso di essere "vincolato dalla decisione di merito" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), presuppone che il giudice del patrocinio condivida, all'esito di una propria autonoma valutazione, l'apprezzamento di temerarietà operato dal giudice della causa, come appunto era accaduto nel caso allora al giudizio della Corte (cfr. pag. 4, penultimo capoverso, di Cass. 29144/17: "In primo luogo giova rilevare che la valutazione della mala fede è stata effettuata dal giudice della cognizione ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., essendo invece frutto di un'autonoma valutazione quella compiuta in occasione del provvedimento di revoca"); ma proprio Cass. 29144/17 fa espressamente salva la possibilità che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del patrocinio giudichi erroneo l'apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag. 5, ultimo capoverso: "Deve quindi ritenersi che l'autorità della sentenza di primo grado, laddove il giudice deputato a provvedere sulla revoca e sulla successiva opposizione, non ravvisi la sua erroneità, giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa").
I suddetti principi non vengono in alcun modo incisi dalla disposizione dettata dal menzionato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, giacchè tale disposizione ha natura meramente processuale; essa, infatti, ha ad oggetto il contenuto della motivazione dei decreti di pagamento adottati a norma del TUSG, art. 82, in relazione al patrocinio prestato nei giudizi di impugnativa delle decisioni delle Commissioni territoriali. Si tratta, dunque, di una norma che è rivolta al giudice, gravandolo di uno specifico dovere motivazionale, che non riguarda la disciplina sostanziale del diritto soggettivo al gratuito patrocinio ed i presupposti per la revoca, i quali rimangono assoggettati ai principi generali previsti in materia di spese di giustizia.