Cass. sez IV pen. sent. n. 31554 pubbl. 11 nov 2020
Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 3-10 dicembre 2019 ha dichiarato improcedibile il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da Giuseppe Guarirlo avverso il provvedimento con il quale il 13 settembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo perentorio il termine fissato per la notifica al Ministero delle Finanze
La Corte di cassazione ha reiteratamente - e già da tempo - precisato che «l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola delia casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario ~le copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto)» (Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e Min. Econ., Rv. 249564-01; in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv.268686-01);
E’pacifico che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio» (così Sez. 4, n. 44916 del 10/12/2010, Stivaletti e altro; in termini, più di recente, Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015, dep.2016, Attanasio). Non si tratta, peraltro, di affermazioni isolate, in quanto già in passato si era puntualizzato che «in tema di gratuito patrocinio, quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice "ad quem", ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio» (Sez. 1, n. 4378 del 04/2/2000, dep. 2001, Cappella, Rv. 21839e-01; in conformità Sez. 1, n. 14406 del 25/01/2001, Ferretti, Rv. 219098-01)
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