Cass. sez. II civ sent n. 27310 pubbl. 30 nov 2020

Il curatore del fallimentoxx era stato autorizzato dal Giudice delegato del
Tribunale di Latina a resistere nel giudizio promosso ex art 619 cod. proc. civ., in
relazione a procedura esecutiva immobiliare, avanti il Tribunale di Oristano.
Il curatore s'era costituito a resistere a ministero dell'avv. yyi, previa autorizzazione del Giudice delegato e sua attestazione, ex art 144 dPR 115/02, dell'inesistenza di fondi
nell'asse fallimentare per il pagamento del compenso al difensore.
Ad esito del giudizio citato il Giudice oristanese ebbe - per quanto interessa - a
rilevare la carenza di legittimazione attiva e passiva del fallimento xx.
Alla successiva richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore della
curatela fallimentare, il Giudice designato del Tribunale di Oristano ebbe a
rigettare l'istanza, previa revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato concorrendo all'uopo i requisiti di legge.
L'argomento letterale posto dal Tribunale a fondamento della sua
statuizione è fallace, posto che con chiarezza la norma ex art 136 comma 2
TUSG opera riferimento esclusivamente all'ammissione in via provvisoria da
parte dell'Ordine professionale, senza cenno alcuno ad altra ipotesi
d'ammissione, per di più, non qualificata testualmente dalla normativa siccome
provvisoria. La norma ex ad 136 TUSG - letteralmente - si riferisce
esclusivamente all'ammissione in via provvisoria da parte dell'Ordine forense,
mentre l'art 144 TUSG specifica espressamente che l'ammissione della procedura
concorsuale al beneficio consegue d'ufficio e, non già, è disposta dal Giudice
delegato, poiché consegue automaticamente alla constatazione, da parte di detto
Giudice, che la procedura fallimentare è priva di fondi, sicché non è
concretamente in grado di pagare il compenso al proprio difensore.
Dunque la norma ex art 136 TUSG non è applicabile alla fattispecie regolata
dall'art 144 cit. TU e quindi la verifica giudiziale che la lite non viene promossa ovvero si resiste in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal Giudice all'uopo individuato
dall'Ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione stante la
natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.

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