Cass. sez. VII pen. ord. n. 35121 pubbl. 10 dic 2020

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi
della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona
dell'imputata non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura
motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente
apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla
stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito
della sentenza impugnata.

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