Cass. sez. II civ sent n. 28605 pubbl. 17 dic 2020
Avverso la sentenza di estradizione emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il Buza proponeva ricorso per cassazione, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Maria Nardo -
con nomina limitata alla fase de qua - non essendo l'avv. Trunfio abilitata a patrocinare presso le Magistrature superiori.
L'avv. Nardo, odierna ricorrente, proponeva reclamo avverso il provvedimento del 23/02/2010 della Corte d'appello di Reggio Calabria, con il quale veniva pronunciata la decadenza dl gratuito patrocinio ex art. 91 T.U.S.G. n. 115/2002, a causa dell'assistenza simultanea in fatto di due difensori.
Asseriva che il mandato dell'avv. Trunfio fosse cessato di fatto, attesa l'impossibilità di patrocinare dinnanzi alla Corte di cassazione e che, in ogni caso, la nuova nomina dovesse essere intesa quale implicita revoca della precedente.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con il decreto n.2428/2018 del 8/03/2018, rigettava l'istanza di reclamo e confermava il provvedimento impugnato.
A fondamento della decisione, sottolineava come, in caso di sostituzione dell'originario difensore con altri, ove ciò sia opportuno o necessario, la parte debba formalizzare espressamente la relativa comunicazione, previa revoca del mandato. Solo così è possibile stabilire da quale momento è
cessato il mandato e, conseguentemente, discriminare le attività espletate dall'originario difensore e quelle svolta dal difensore subentrato, ai fini della liquidazione del compenso.
E ciò era da ritenersi esigibile atteso il disposto dell'art. 91 del T.U. n. 115/2002, che dispone la decadenza dal beneficio del patrocinio quando la parte sia simultaneamente assistita da due difensori.
La Corte di Cassazione osserva che la giurisprudenza della stessa Corte ha sottolineato ripetutamente la differenza concettuale che sussiste tra contratto di patrocinio e procura alle liti: mentre quest'ultima è un negozio unilaterale attraverso il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato (cfr. Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n.13927 del 06/07/2015; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18450 del 29/08/2014).
Questo significa che il fatto che l'avv. Trunfio non fosse abilitata a patrocinare in Cassazione non è di per sé sufficiente a ritenere che fosse cessato il rapporto di mandato instaurato con l'imputato.
Le Sezioni Unite penali di questa Suprema Corte hanno recentemente affermato - se pure con riferimento all'eventuale inammissibilità del ricorso presentato dal difensore sostituto dell'originario difensore non iscritto all'albo speciale – la necessità che la sostituzione del difensore con altro patrocinatore avvenga nel rispetto delle disposizioni che
regolano i singoli istituti processuali, e quindi di quanto previsto dall'art. 613 cod. proc. pen. (cfr. Cass., S.U.,Sentenza n. 40517 del 28/04/2016).
Laddove il difensore d'ufficio non sia abilitato a patrocinare dinnanzi alle Magistrature superiori, si possono avere due possibilità: in base alla prima, il difensore d'ufficio nomina un
sostituto; in base alla seconda, l'autorità giudiziaria può procedere alla sostituzione del difensore con altro idoneo, trattandosi di giustificato motivo ex art. 97, comma 5, cod.
proc. pen. il fatto di non essere iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
.In merito alla presunta revoca implicita, preme osservare che nell'ordinamento penale vigente si dubita della possibilità di rinunciare o revocare tacitamente al mandato difensivo,
cosicché finché non intervenga un espresso atto contrario resta valido l'incarico del difensore di fiducia nominato (cfr. Cass.,Sez. 3 pen., Sentenza n. 1346 del 19/11/1997).
…................
Pertanto, in situazioni che di per sé non comportano la cessazione dell'incarico, titolare della difesa rimane il difensore originariamente designato il quale, cessata la situazione che
alla sostituzione ha dato causa, riprende immediatamente il suo ruolo e può svolgere le relative funzioni senza necessità di ulteriori adempimenti (cfr. Cass., sez. 1 pen., sentenza n. 3534
del 11/05/1999).
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 427.41 KB |