Cass. sez. lav. ord. n. 29668 pubbl. 28 dic 2020
il giudice dell'opposizione (per violazione degli artt. 13, comma 7, e 2, comma 6, d. Igs. 286/98, dell'art. 3 comma 3 dpr 394/99), di un cittadino senegalese ammesso al gratuito patrocinio, riteneva infondata l'eccezione relativa alla mancata traduzione del decreto di espulsione opposto e
dell'ordine del Questore, per essere stati gli stessi tradotti nella lingua inglese con la specificazione che non era stato reperito alcun interprete di madre lingua, osservando che la traduzione in
lingua inglese era in conformità con quanto previsto dall'art. 13,comma 7, d. Igs. 286/98, in relazione all'impossibilità di traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero;
La Corte afferma che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata immediata irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi,ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr. da ultimo Cass. 24.5.2019 n. 23755, con richiamo, tra le altre a Cass. 08/03/2012 n. 3676; Cass. 28/05/2018 n 13323); afferma inoltre "l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998,comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ."(cfr. Cass. 31 gennaio 2019, n. 2953);
in conseguenza dell'applicazione del richiamato orientamento, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa (ex art. 384 c.p.c.) anche nel merito, con l'annullamento del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di Pace di L'Aquila.
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