Cass sez 4 pen sent 2883 pubbl 25 gen 2021
ricorso accolto laddove si sostiene violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 76 92 96,98, d.p.r.115/2002.
Il provvedimento di revoca motiva in ordine a quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di finanza, secondo cui nel nucleo familiare del ricorrente il reddito accertato riferito al 2017 era pari a 11.893,09 superiore a quello dichiarato di 4.256,79 nella autocertificazione, ma inferiore al limite previsto dall'art. 76 comma 1 DPR 115/2002.
Le Sezioni Unite, con la recente sentenza 14723 19/12/2019Cc. (dep. 12/05/2020 Rv. 278871 - 01),
hanno affermato il seguente principio:"Ia falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.p.r. n.115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e
112 d.p.r. n. 115 del 2002".
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