cass. sez. II civ ord. n. 9911 pubbl. 9 aprile 2019
Il Giudice dell'opposizione ha errato nell'applicare, per una liquidazione relativa ad un processo penale, l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") che è disposizione (riportata sub Titolo IV di detto d.P.R.) ricompresa nell'ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Peraltro, detta norma prevede una riduzione del 50%, laddove la omologa disposizione afferente ai procedimenti penali (art. 106-bis) prevede che "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".
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