Cass sez 4 pen sent 7973 pubbl 1 mar 2021

Il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 74, 76 e 79 d.p.r. 115/2002 e vizio motivazionale sostenendo che il giudice reggino, nell'affermare l'estrema genericità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la mancata specificazione della fonte di reddito e l'identità dei soggetti percettori componenti il nucleo familiare, ha erroneamente omesso di considerare il dato obiettivo costituito dall'autocertificazione del reddito familiare personale e dalla indicazione dei componenti del nucleo familiare (la moglie e i figli)....
l'istanza, come correttamente rileva il giudice del gravame nel provvedimento impugnato, era inammissibile, in quanto tale conseguenza viene indicata specificamente dalla norma laddove il richiedente non indichi il codice fiscale di tutti i membri del proprio nucleo familiare.
La declaratoria di inammissibilità dell'istanza si colloca, pertanto, nel solco del costante dictum di questa Corte di legittimità - che va qui ribadito- secondo cui, in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza, non potendo
conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa (Sez. 4, n.5314 del 22/11/2016, dep. 2017, Magnolo, Rv. 269126; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45 del 20/9/2007 dep. 2008, Morelli ed altro, Rv. 238245)

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