Cass. sez. IV pen. sent n. 10512 pubbl. 18 mar 2021
11 Tribunale di Reggio Calabria in persona del Presidentecon la ordinanza impugnata, respingeva la opposizione avverso il provvedimento dello stesso Tribunale che aveva dichiarato la inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal momento che il ricorrente non aveva assolto agli obblighi autocertificativi di cui all'art.79 e 92 D.P.R. 115/2002 laddove lo stesso si era limitato a dichiarare, in termine del tutto generici, il reddito percepito dal proprio nucleo familiare.
Il ricorso è fondato: "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).
Non incombeva sul ricorrente precisare la ripartizione del reddito riferibile a ciascun familiare compreso nel proprio nucleo familiare, né di allegare ulteriori informazioni sulla fonte del reddito percepito da ciascuno di essi, essendo semmai onere del ricorrente fornire precisazioni al riguardo qualora ai sensi dell'art.79 terzo comma T.U. spese di giustizia l'autorità giudiziaria ne avesse fatto richiesta, e in tale caso il richiedente sarebbe stato tenuto a fornire documentazione dimostrativa dei dati forniti nell'autocertificazione
Ricorre pertanto il vizio lamentato dalla parte ricorrente laddove il giudice dell'opposizione è pervenuto al divisamento espresso sulla base di una valutazione di inammissibilità della istanza di ammissione, fondata su un pregiudizio di omessa allegazione da parte del dichiarante espressa
nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando oneri di collaborazione processuale nel caso in specie assolutamente non contemplati.
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