cass. sez. VI civ ord n. 11860 pubbl. 6 mag 2021

Questa Corte con ordinanza n. 24076 del 26 settembre 2019 ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, cassato l'ordinanza impugnata e decidendo nel merito ha liquidato in favore del ricorrente la somma di € 1.482,78, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nella specie, il ricorrente lamentava l'erroneità del parametro di riferimento utilizzato dal giudice dell'opposizione in quanto la causa patrocinata dall' Amato era di valore indeterminabile,
sicché il giudice nella liquidazione avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, ai sensi del quale: "Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro
260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia."
L'avvocato Amato in data 19 giugno 2020 ha depositato ricorso per la correzione di errore materiale, ritenendo che la Corte, nel decidere la causa nel merito, pur avendo ritenuto applicabile lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, ha però errato nella quantificazione delle somme dovute, sulla base delle attività che aveva ritenuto fossero state svolte dal ricorrente, in tal modo incorrendo in un errore di calcolo.
La richiesta è meritevole di accoglimento.
Risulta incontestabile che a seguito della decisione di questa Corte di cui si richiede la correzione, è stato ritenuto applicabile per la liquidazione dei compensi dovuti all'avv. Amato lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile e che, alla luce della stessa liquidazione effettuata in motivazione, si è proceduto sulla base dei valori minimi, ridotti dell'ulteriore 50% ai sensi dell'art. 130 del DPR n. 115/2002.
Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che la causa presupposta era una controversia di natura previdenziale e facendo applicazione dello scaglione di valore per le cause di valore indeterminabile, conformemente a quanto riportato nel ricorso per correzione di errore materiale, i compensi minimi dovevano essere pari a:
€ 810,00 per la fase di studio; € 573,00 per la fase di trattazione, € 769,50 per la fase istruttoria, € 1.750,00 per la fase decisionale, per un ammontare complessivo di € 3.903,00 da ridurre al 50% per effetto del menzionato art. 130, per un importo finale di € 1.951,50, in luogo della somma di € 1.482,75, invece liquidata nell'ordinanza contestata.
Per l'effetto va disposta la correzione della detta ordinanza, in quanto evidentemente affetta da errore di calcolo, disponendosi, che la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Felice Amato, di cui al primo capo del dispositivo ammonta ad € 1.951,50, oltre spese generali ed accessori.
Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).
PQM
accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 24076/2019, prevedendo che la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Felice Amato, di cui al primo capo del dispositivo ammonta ad C 1.951,50, oltre spese generali ed accessori, immutati gli altri capi del dispositivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2021