cass. sez. VI civ 0rd n. 15443 pubbl. 3 giu 2021

si denuncia la violazione degli artt.82 e 116 DPR 115/2002 e dell'art.2333, comma 2 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. giacchè il Tribunale, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d'ufficio per il recupero del credito ( richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell'atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex art.492 bis c.p.c. e esecuzione mobiliare presso terzi), ha liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della decurtazione.
Orbene, la Corte (ex multis Cass. n. 4871/2018) ha affermato che il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto.
Anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione.