cass. sez. VI civ 0rd. n. 17052 pubbl. 16 giu 2021

opposizione ex art.170 DPR 115/2002 alla liquidazione dei compensi professionali per l'attività da lei svolta davanti al Tribunale di Palermo in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio per la eparazione giudiziale (poi trasformata in consensuale) di costei.
a ricorrente lamenta che per la fase decisionale il Tribunale, affermando di applicare la maggiorazione per l'avvenuta conciliazione, abbia in effetti riconosciuto solo il 25°/0 del compenso dovuto per la fase, invece che l'intero compenso maggiorato del 25°/0.
La censura è fondata perché il compenso liquidato dai Tribunale per la fase decisoria (€ 202,50) è immotivatamente inferiore al minimo tariffario; nello scaglione di riferimento indicato dallo stesso Tribunale (valore indeterminabile di modesta complessità, ossia, ai sensi dell'art. 5, sesto comma,
d.m. 55/2014, lo scaglione da € 26.000 a € 52.000) il valore medio della fase decisoria è di € 2.767; il valore minimo è € 1.383,5; dimezzandolo ex art. 130 TUSG si arriva a € 691,75 che - anche senza applicare la maggiorazione del 25% (che pure il Tribunale ha dichiarato di voler applicare) - è più di quanto è stato liquidato.