Cass sez 4^ pen sent n. 32061 pubbl 25 ago 2021
Si chiarisce il concetto di famiglia anagrafica e persone conviventi a prescindere dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/2002 per avere esposto falsi dati reddituali nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata in data 25 Settembre 2014 presso la cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, falsità relativa sia ai componenti del proprio nucleo familiare, sia alla certificazione di non abbienza.
Il ricorrente sostiene di essere titolare di autonomo stato di famiglia, sia pure presso l'abitazione familiare e pertanto lo stesso confidava sul fatto di non dovere indicare gli altri familiari e i loro relativi redditi,tenuto altresì conto che al momento dell'acertamento lo stesso era in stato di detenzione.
I controlli fatti eseguire dall'autorità giudiziaria hanno consentito di rinvenire un nucleo familiare (composto da dieci persone, tutti prossimi congiunti) percettore di plurime risorse reddituali e titolare di beni patrimoniali che il ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'autocertificazione prevista dll'art.79 comma 3 D.P.R. 115/2002, in quanto risorse idonee a concorrere al reddito legale fissato ai fini del riconoscimento del beneficio.
E' stato affermato dal S.C. che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, doven#dosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'in#tendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'auto#certificazione e la documentazione allegata" (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051). Peraltro a maggiore chiarimento di una tale impostazione va precisato che, ai sensi dell'art.76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, assume precipua rilevanza, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza emergente dalla residenza anagrafica
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