Cass sez 4^ pen sent n. 33119 pubbl 7 settembre 2021

Si ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002 avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché di rigetto dell'istanza di ammissione al predetto patrocinio.
La Corte di Cassazione sostiene che erroneamente il giudice ha attribuito al difensore la qualità di ricorrente in proprio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto relativo ad una materia, come quella del diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nella quale unico legittimato è l'istante.
Viene, inoltre, dichiarato erroneo l'asserto formulato dal giudice a quo secondo cui, ove si fosse
ritenuto che il difensore avesse proposto il ricorso nell'interesse dell'assistito, l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di procura speciale nell'atto sottoposto alla cognizione del giudice a quo. Invero il difensore esplicitamente dichiarò di agire quale difensore dell'assistito, con ciò rendendo inequivocabile che egli non agiva in proprio ma in nome e per conto del cliente.
Del resto, non occorre il rilascio al difensore di alcuna procura speciale, ex art. 122 cod. proc. pen., per proporre il ricorso ex art. 99 d. P. R. n. 115 del 2002, essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore (Cass., Sez. 4 n. 48793 del 09/10/2019), Nel caso di specie il mandato defensionale era stato regolarmente rilasciato nell'ambito del procedimento principale.