cass. sez. VI civ. ord. n. 32020 pubbl. 5 nov 2021

avverso la sentenza con cui la C.A. ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la cartella esattoriale notificata per il pagamento di spese di giustizia, richieste a causa della ntervenuta revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'opponente avrebbe dovuto esperire il ricorso per cassazione ex art. 113 TUSG..
Il motivo è accolto.
Occorre in primo luogo evidenziare che l'opposizione era essenzialmente volta a contestare la pretesa dell'ufficio di recuperare coattivamente somme delle quali avrebbe fruito indebitamente il ricorrente, ponendosi la revoca dell'ammissione al patrocinio quale presupposto logico di tale
pretesa.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che (Cass. n. 10395/2016) in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella esattoriale emessa su richiesta di un'autorità giudiziaria, per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per materia è del tribunale, identificato secondo il foro erariale, e non del giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa posta in esecuzione rientra
nella competenza per materia del tribunale, principio al quale il Collegio intende dare continuità e che denota quindi l'infondatezza dell'assunto del giudice di merito che ha invece indicato quale unico rimedio quello del ricorso per Cassazione.
Peraltro, la stessa giurisprudenza penale di questa Corte, nel rimeditare il proprio orientamento, che in precedenza riteneva che il ricorso per Cassazione fosse effettivamente l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento di revoca del beneficio in esame a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria, ha precisato che (Cass. pen. n. 11771/2017) in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per
cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge.
Ne deriva che, anche avuto riguardo alla funzione recuperatoria, la parte avrebbe potuto rivolgersi al Tribunale onde contestare la correttezza del provvedimento di revoca, avvalendosi della notificazione della cartella quale atto per effetto del quale gli era stato reso noto il provvedimento di
revoca.