Cass sez VI civ ord 33508 pubbl 11 nov 2021
motivo (1- violazione dell'art. 170 dPR 115/2002) avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 formulata dal medesimo Osayande Lawenta contro l'ordinanza che, decidendo altresì sulla domanda di protezione internazionale, aveva negato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio non fosse esperibile una autonoma opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002,
dovendosi devolvere tale questione col gravame sul merito della lite.Il ricorso va accolto.
Il Tribunale di Bari non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale
provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.(Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068; Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068).
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