Cass sez VI civ ord. 33511 pubbl. 11 nov 2021

violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 9 giugno 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal
medesimo Hussain Sajid contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR
115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.
Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione (come peraltro avvenuto nella specie).
Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale
decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018).
Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487;Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

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