Cass sez VI civ-2 ord. n. 36347 pubbl. 23 novembre 2021
Il difensore chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto.
Successivamente, il Tribunale in sede di opposizione, esclusi i motivi inerenti la prescrizione (che doveva eventualmente ricondursi al termine decennale) osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita,
dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione. Infatti, occorreva tenere conto non solo del quadro reddituale esistente alla data in cui si è ammessi al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, ma anche di quello successivamente maturato, non potendosi procedere alla liquidazione nel caso in cui sussistano i presupposti per la revoca dell’ammissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 22778/2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio dal
giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante
volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n.
15037/2018).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio.
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