Cass sez VI-2 civ ord. n. 36534 pubbl 24 nov 2021
La Corte di Appello di Catania aveva rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Tommaso Vespo
avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi giacchè riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio
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