Cass sez VI civ-2 ord.n. 39142 pubbl. 9 dic 2021
Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, omettendo tuttavia di statuire sulle spese del giudizio di opposizione.
Va in merito ribadito che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011).
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