Cass. Sez. 6civ ord. n. 39129 pubbl 9 dic 2021

Proposta del relatore accolta dalla Corte: “Con provvedimento del 17.6.2016 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Mazzucco Ezio, ai sensi dell’art. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento del medesimo ufficio che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Mazzucco avverso la sentenza n. 143 del 2015 del Tribunale di Venezia, revocando la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia di essere ammesso al medesimo beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, ottenendo in data 18.6.2016 dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Con ulteriore istanza in data 24.4.2019 il Mazzucco, dando atto che il ricorso per cassazione era stato nelle more proposto, chiedeva nuovamente alla Corte di Appello di Venezia di essere ammesso al beneficio. Avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in data 21.5.2019, emesso sul presupposto che nelle more la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Mazzucco, costui presentava ulteriore ricorso ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo al Mazzucco l’ammissione al gratuito patrocinio a decorrere dal 24.4.2019.
Ricorre per la cassazione di detta decisione Mazzucco Ezio, affidandosi ad un solo motivo, con il quale censura il provvedimento della Corte distrettuale nella parte in cui aveva fatto retroagire l’ammissione al beneficio soltanto a decorrere dalla data in cui la domanda era stata reiterata alla Corte territoriale, e non invece a decorrere dal 6.6.2016, data della prima richiesta al locale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La censura è fondata. Va, in merito, ribadito il principio per cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal
Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258).
La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del Mazzucco ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla
prima richiesta, e quindi dal 6.6.2016. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento dell’ammissione del Mazzucco al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 6.6.2016”.