Cass. Sez 6 civ ord. n. 39130 pubbl 9 dic 2021
La proposta del relatore accolta dalla Corte: “Lufrano Giuseppe propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ancona, pur avendo totalmente accolto l’opposizione ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal medesimo proposta
avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha compensato le spese del predetto giudizio di
opposizione a fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della peculiarità della fattispecie.
L’unica censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo consentita la compensazione delle spese se non nei casi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis conseguente all’entrata in vigore del D. L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 2014. Anche nel regime previgente alla novella del 2014, peraltro, questa Corte aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17555 del 03/09/2015, Rv. 636294)”.
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