Cass. Sez II civ ord. n. 40971 pubbl. 21 dic 2021
Il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione proposta dall'Avv. Pietro Luigi Nuccio avverso il
provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto in favore di Maria Teresa Manara, che egli aveva assistito in un procedimento civile. In seguito di revoca dell'incarico al difensore, la Manara richiese la documentazione fiscale attestante il versamento, in favore dell'avvocato, della somma di C 300,00.
Il Tribunale osservò che la corresponsione di tale somma, vietata dall'art.85 comma 1 del DPR 115/2002, costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.136, comma 2 c.p.c. in quanto l'Avv. Nuccio non aveva provato la falsità della dichiarazione resa dalla cliente.
Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'Avv. Pietro Luigi Nuccio.
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato,la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio.
Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.
Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in ia diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile sez. VI,
11/09/2018, n.21997; Cass. Civ., n. 1539 del 2015
…..........................unico soggetto che può dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.
Il ricorrente non era pertanto legittimato a proporre il giudizio di opposizione.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).
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