Cass. Sez. VI civ ord. n.41661 pubbl. 27 dic 2021
Il difensore in un giudizio penale chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto
Il ricorrente proponeva opposizione ed il Tribunale adito con ordinanza del 7/1/2019, ritenuto di
soprassedere in merito ai motivi di opposizione con i quali si contestava la possibilità di rilevare la prescrizione, potendosi al più fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale, riteneva, per il principio della ragione più liquida, di confermare il rigetto ma sulla base di una diversa motivazione.
In tal senso osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita, dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n.22778/2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n.15037/2018).
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