Cass. Sez VI civ. ord.n.41681 pubbl. 27 dic.2021

Il Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per la difesa d’ufficio dell’imputato.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione con ordinanza del 18 luglio 2019, ritenendo assorbente il rilievo secondo cui, pur potendosi assimilare l’irreperibilità di fatto a quella dichiarata dal giudice penale ai fini dell’applicazione dell’art.115 TUSG, tuttavia non era stato dimostrato che al momento
in cui la pretesa creditoria è divenuta azionabile, e cioè alla data dell’ultima udienza nel processo penale (14/3/2018), fosse restata immutata la condizione di irreperibilità del Capozzi, atteso che una missiva inviata dal difensore risaliva al 2012 e che il verbale di vane ricerche dei militari recava la
data del 2016.
Questa Corte ha in passato già affermato che (Cass. n.17021/2010) in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli
onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria
diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (conf. Cass. n. 8111/2014).
Ne deriva altresì che, una volta affermata tale rilevanza sostanziale e fattuale della condizione di irreperibilità, alla fattispecie può trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 20967/2017, che ha sostenuto che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o,come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (conf. Cass. 34888/2021).