Cass. Sez. VI civ ord. n. 41774 pubbl. 28 dic 2021
Il Tribunale di Bari con ordinanza del 26/07/2019 confermava il provvedimento impugnato, ritenendo corretto il rilievo d’ufficio della prescrizione presuntiva, avendo la ricorrente agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva.
Rileva la ricorrente che erroneamente è stata rilevata d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito vantato dall’opponente, in spregio di quanto previsto per la prescrizione dall’art. 2938 c.c. che prevede che trattasi di eccezione in senso stretto, con una disposizione ritenuta applicabile anche alla prescrizione presuntiva.
Rileva il Collegio che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. n. 16486/2017).
La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo
altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione.
Del pari meritevoli di accoglimento appaiono le deduzioni della ricorrente quanto all’incompatibilità a monte tra l’eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito oggetto di causa.
Ed, infatti, come già rilevato da questa Corte nella pronuncia n. 30539/2017, avente ad oggetto la richiesta di un avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero dell’Interno, l’istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello
Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero.
A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2 cod. civ. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. n. 244/1971).
Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all’art. 55 del r.d. n. 2440 del 1923 e del regolamento di contabilità di cui al r.d. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal d.l. n. 8 del 1991 come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale
emissione di un mandato di pagamento.
Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c. la cui ratio si presenta come
incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva (conf. Cass. n. 29543/2019).
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