Cass sez IV pen sent. n. 418 pubbl. 11 gen 2022

Istanza presentata, in data 18/3/2013, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato autocertificando che il reddito familiare per l'anno 2012 era pari a zero.
Gli accertamenti compiuti presso l'Anagrafe Tributaria - dei quali ha riferito in dibattimento il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Velletri - hanno evidenziato che il padre dell'imputato aveva percepito per l'anno d'imposta 2012 un reddito imponibile di 20.800,91.
Risulta violato il chiaro disposto dell'art. 76, co.3 DPR 115/2002, che nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa riferimento solo al "red#dito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiara#zione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ". E del resto la Corte costituzionale, già
con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le ri#sorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere
computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto ac#certati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. ".
Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità, che ha chiarito come, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali
l'imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Sez. 3, n. 25194 del 31.3.2011, Brina, rv. 250960, in un caso in cui l'imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indi#care le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione; conf. Sez. 4 n. 36362/2010; Corte Cost.sent. n. 144 del 1992).
Questa Corte di legittimità ha chiarito che ai fini della determinazione del li#mite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, com#presi quelli soggetti a tassazione separata (così questa Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 in relazione ad emolumenti percepiti a titolo di ar#retrati di lavoro dipendente; conf. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007).

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