Cass. Sez IV pen sent. n. 483 pubbl. 12 gen 2022
Il Tribunale dì Taranto ha respinto l'impugnazione avverso il decreto con il quale il giudice penale aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 76 e 96 co. 2 del Dpr. 115/2002 dal momento che erano state adoperate, per il rigetto, presunzioni generiche per calcolare il reddito (reati contro il patrimonio) che risultavano del tutto scollegate dalla realtà.
I motivi appaiono fondati.
Premesso che il principio di diritto applicato dai due giudici di merito appare del tutto coerente con la giurisprudenza di codesta Corte di legittimità, gli stessi erano chiamati a valutare se, effettivamente, i reati commessi nel tempo dal Carlino avessero potuto incidere sul suo patrimonio al momento della istanza del 2018 (quindi in riferimento a reati contro il patrimonio, come da casellario, ben dodici anni dopo e in riferimento ad altri reati circa 10 anni dopo).
Ebbene, la valutazione in questione offerta dal provvedimento impugnato appare generica.
E' vero che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, ma l'indicazione, ad opera della legge, di un limite reddituale al di sotto
del quale l'imputato ha diritto al beneficio, impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia (Sez. 4, n. 44900 del 18/9/2018, Rv. 274271: qui si ebbe a disporre l'annullamento con rinvio in quanto l'ordinanza aveva desunto l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali, per reati contro il patrimonio, a carico del ricorrente, omettendo di considerare che l'unico precedente risalente all'anno di riferimento era un delitto tentato, da cui il ricorrente non aveva tratto reddito).
Invero, ancora di recente si è condivisibilmente precisato che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi,
seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/1/2020).
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