Cass. Sez IV pen sent. n. 852 pubbl. 13 gen 2022

Afferma il Tribunale di sorveglianza (p. 2) che non risulta che la parte abbia adempiuto all'obbligo di notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, richiamando precedente di legittimità (indicato come Sez. 4 del 17/11/2015).
Quanto al tema della notifica all'Agenzia delle entrate tramite deposito all'Ufficio matricola, l'ordinanza impugnata ha trascurato il seguente principio di diritto, cui occorre dare senz'altro continuità:
Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»;
Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e Min Econ., Rv. 249564: «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante,
che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto)».