Cass. Sez VI civ ord. n. 3799 pubbl. 7 feb 2022

il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione ex art.170 DPR 115/2002 proposta dalla ditta “Eredi Castiello s.r.l” avverso la liquidazione del compenso per l’attività di custodia adottato dal
Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio;
il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero
Il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali.
Ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale
della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga
rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice.
Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene
con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove
invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perchè la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo
…..............cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato.