Cass sez IVpen sent. n. 3306 pubbl. 31 gen 2022
Natale Imperiale ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari, in data 24/3/2020, ha rigettato il ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari il 31/7/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta nel procedimento penale n. 1681/19 R.G.N.R. - 1409/19 R. G.I.P. assumendo che il tribunale calabrese sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile la domanda di ammissione a gratuito patrocinio depositata dal ricorrente in data 19 maggio 2019, sul presupposto che il medesimo, pur avendo già depositato presso la competente Agenzia delle Entrate il modello 730/2019 relativo ai redditi del 2018, avrebbe dovuto indicare nell'istanza i redditi relativi all'anno 2017, non essendo ancora decorsi i termini per presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, che poteva essere presentata nell'arco temporale 15 aprile-23 luglio 2019.
Secondo la Corte l'"ultima dichiarazione", rilevante per l'individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, é quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (così Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane ed altro, Rv. 246698; conf. Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020).
La ratio della norma risiede nell'ancorare l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002.
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