Cass. Sez VI civ ord. n. 4510 pubbl 11 feb 2022

i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'errore materiale comparente nel dispositivo della richiamata ordinanza nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore "dei controricorrenti", senza
specificare che dette spese avrebbero dovuto essere corrisposte in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando il Pinto e la Torrente entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato......
…....la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020, Rv. 657022 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019, Rv. 654311 - 01)