Cass. Sez. VIciv. ord. n. 4976 pubbl. 15 feb. 2022

Il tribunale ha respinto la richiesta di liquidazione, poiché l’avv. Ragno, non aveva documentato l’iscrizione all'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e ss., DPR 115/02.
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008; Cass. 9264/2015).